Art. 14 · Art. 18 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619.

Art. 14

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Art. 18 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619.

In vigore dal 26 ott 1932
È in facoltà del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica, di avvalersi del personale tecnico dei Regi istituti fisioterapici ospedalieri per ricerche scientifiche ed ispezioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-14