Testo›Capo VI
Art. 83
86 / 96(R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 12).
In vigore dal 7 feb 1932
Presso ogni mercato è istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio.
La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso, operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori.
Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito è regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorità comunale e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
In casi eccezionali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo.
L'istituzione degli uffici di cassa è subordinata alle norme dell' del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, in quanto gli istituti di credito gestori siano già sottoposti all'osservanza del decreto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-83