Testo›Capo IV
Art. 65
54 / 96(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 37).
In vigore dal 7 feb 1932
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività dell'Ufficio centrale della pesca, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei Regi stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Amministrazione, dalle società di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.
Il Ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-65