Art. 63 · (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 36).
TestoCapo IV

Art. 63

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(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 36).

In vigore dal 7 feb 1932
D'accordo col Ministero della educazione nazionale possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento professionale della pesca e per l'istruzione dei pescatori. A cura del Ministero dell'educazione nazionale, d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia naturale, è inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere, con riferimento speciale all'industria della pesca. Per l'istruzione professionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del Regio comitato talassografico e presso gli istituti nautici. Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del Regio comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-63