Art. 6 · (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5).
TestoTitolo ICapo I

Art. 6

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(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5).

In vigore dal 7 lug 1948
È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi. In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

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