Testo›Titolo I›Capo I
Art. 6
6 / 96(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5).
In vigore dal 7 lug 1948
È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.
In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-6