Testo›Capo III
Art. 57
43 / 96(Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5).
In vigore dal 7 feb 1932
Possono far parte dei Consorzi, oltre i privati e le società esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-57