Art. 48 · (Legge 24 marzo 1921, n. 312, articoli 7 e 9; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 4°).
TestoCapo II

Art. 48

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(Legge 24 marzo 1921, n. 312, articoli 7 e 9; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 4°).

In vigore dal 31 dic 2008
Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purchè riunite in Consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici: a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell' della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli della citata legge di registro, purchè il capitale complessivo di ciascuna società non superi le L. 500.000; b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell' della presente legge, della disposizione dell' (2° comma) del decreto-legge Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386. Esse possono inoltre essere ammesse a godere: c) della concessione, su parere della Commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce; d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia; e) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del Demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di L. 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le Società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonché l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati. Dell'agevolezza di cui alla lettera c) sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi.

Note all'articolo

  • Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorche' non assentite a cooperative e rela- tive non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, e' determinato in lire cinquecentomila per ogni unita' produttiva".
  • Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 1) che "Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorche' singole, per l'esercizio di attivita' di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese". Ha inoltre disposto (con l'art. 4-quater, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-48