Art. 39 · (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4).
TestoCapo V

Art. 39

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(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4).

In vigore dal 7 feb 1932
Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-39