Testo›Titolo I›Capo I
Art. 3
3 / 96(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 2°, e art. 9; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 3°).
In vigore dal 7 feb 1932
I regolamenti determineranno:
1° i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse;
2° le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici;
3° i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;
4° le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque;
5° le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;
6° le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo;
7° le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo;
8° tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-3