Art. 25 · (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi ultimi).
TestoCapo III

Art. 25

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(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi ultimi).

In vigore dal 7 feb 1932
Può esser disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale che, a seconda del giudizio della Commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima Commissione, l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso. Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto Ministeriale, è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il Tribunale superiore delle acque a norma dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161, e 27 novembre 1919, n. 2235.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-25