Testo›Titolo I›Capo I
Art. 15
15 / 96(Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 3).
In vigore dal 7 feb 1932
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'Amministrazione competente, cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al Demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-15