Testo›Titolo I›Capo I
Art. 11
11 / 96(Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 4).
In vigore dal 1 gen 1956
Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza, economica. Ai concessionari potrà essere consentita la esclusività della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.
In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione.
I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.
Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-11