Art. 1 · (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°).
TestoTitolo ICapo I

Art. 1

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(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°).

In vigore dal 7 feb 1932
Testo unico delle leggi sulla pesca. . (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, , commi 1° e 3°). La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti. Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile, ed in altre leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-1