Testo unico
Art. 6
6 / 62(Art. 6 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23).
In vigore dal 22 gen 1932
La terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori.
Col regolamento si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni.
I termini saranno riferiti in mappa.
L'omissione della terminazione non ritarderà le altre operazioni catastali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-6