Testo unico
Art. 59
59 / 62(Art. 6 legge 7 luglio 1901, n. 321).
In vigore dal 22 gen 1932
Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:
a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri ed altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, à sensi dell' del presente testo unico;
b) gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento, à sensi dell' del presente testo unico;
c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, à termini dell' del presente testo unico.
Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all', sarà pure esente dalla tassa di bollo.
Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbono servire per un qualunque uso pubblico, come copia o estratti autentici delle mappe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-59