Art. 57 · (Art. 4 legge 7 luglio 1901, n. 321).
Testo unico

Art. 57

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(Art. 4 legge 7 luglio 1901, n. 321).

In vigore dal 1 gen 1973
Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi di un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria. Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini della introducibilità in mappa. L'ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all' possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarità. Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarità di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da: a) atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente, purchè posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarità apposta sul tipo stesso; b) denunce di successione, purchè presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni. In caso contrario la dichiarazione di regolarità si considera annullata.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-57