Art. 5 · (Art. 5 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23).
Testo unico

Art. 5

5 / 62

(Art. 5 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23).

In vigore dal 22 gen 1932
La delimitazione del territorio comunale e delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Podestà; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso dell'operazione. Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolute dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto. I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-5