Art. 43 · (Art. 35 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 2 R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717; art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).
Testo unico

Art. 43

43 / 62

(Art. 35 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 2 R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717; art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

In vigore dal 19 apr 1943
Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento: 1° L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque; 2° L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani; 3° Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata; 4° La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, o da altre leggi; 5° La revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe; 6° La cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo; 7° Il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica; in diminuzione: 1° La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonché per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni; 2° Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani; 3° Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria; 4° L'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile; 5° Il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica; 6° La revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile. Nessun'altra mutazione, oltre a quelle necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa e nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni fino alla revisione generale del catasto.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1943, n. 204, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le variazioni previste dall'art. 43 dei testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, modificato dall'art. 22 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, anche nei comuni ad antico catasto, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-43