Art. 42 · (Art. 34 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
Testo unico

Art. 42

42 / 62

(Art. 34 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

In vigore dal 1 gen 1973
Il Catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 650.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-42