Testo unico
Art. 42
42 / 62(Art. 34 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 1 gen 1973
Il Catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 650.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-42