Art. 39 · (Art. 31 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
Testo unico

Art. 39

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(Art. 31 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

In vigore dal 15 lug 1939
La risoluzione in via amministrativa delle controversie, tra l'Amministrazione finanziaria ed i possessori, relative al catasto od all'imposta sui terreni, è demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso, ricorso alla Commissione censuaria centrale. Le controversie che non si riferiscono alla determinazione degli estimi od a questioni di fatto, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, u. 2248, allegato E.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-39