Testo unico
Art. 37
37 / 62(Art. 29 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 3 e 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).
In vigore dal 22 gen 1932
Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili.
Contro i risultati della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spetterà anche all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza, che curerà l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmetterà poi alla Commissione censuaria competente.
Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.
L'Amministrazione del Catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualità e classi.
Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all' del presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-37