Art. 36 · (Art. 2, comma 1°, 2° e 3°, art. 5, comma 1° e 4°, del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).
Testo unico

Art. 36

36 / 62

(Art. 2, comma 1°, 2° e 3°, art. 5, comma 1° e 4°, del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ed art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

In vigore dal 22 gen 1932
I prospetti delle qualità, classi e tariffe, completati o formati di nuovo ai sensi dell' del presente testo unico, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie, e poi resi definitivi con la procedura seguente, L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni per la circoscrizione per la quale si sarà stabilito di attuare il catasto a mente dell' del presente testo unico, comunicherà a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avrà facoltà di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa. La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della circoscrizione per la quale si sarà stabilito di attuare il catasto, nonché l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, deciderà inappellabilmente sui reclami e stabilirà in via definitiva le nuove tariffe comune per comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-36