Testo unico
Art. 30
30 / 62(Art. 9 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
In vigore dal 22 gen 1932
La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'Ufficio generale del Catasto, quanto con gli Uffici esterni del Catasto, con le Commissioni provinciali e comunali, e con qualunque altra autorità od ufficio.
Però le decisioni definitive della Commissione sono sempre comunicate pel tramite dell'Ufficio generale del Catasto.
Si comunicano anche all'Ufficio generale medesimo le decisioni di massima prese dalla Commissione centrale, in qualunque stadio dei suoi lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-30