Testo unico
Art. 27
27 / 62(Art. 6 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
In vigore dal 18 ott 1938
La Commissione censuaria centrale non può deliberare se non sono presenti otto membri, oltre il presidente o il vice-presidente.
I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi al corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.
I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.
I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suoceri, generi e nuore; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono però assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.
Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.
Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.
Di tutte le adunanze della Commissione censuaria contrale saranno compilati i processi verbali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-27