Testo unico
Art. 26
26 / 62(Art. 5 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
In vigore dal 18 ott 1938
I membri della Commissione censuaria centrale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
I membri della Commissione cessano di far parte di essa al compimento del 65° anno di età eccezione fatta per il vice-presidente, e per i funzionari dello Stato per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-26