Testo unico
Art. 21
21 / 62(Art. 22, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 13 mar 1935
Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.
Con decreto dei Ministro per le finanze potranno essere mantenute in carica, con giurisdizione territoriale invariata, e completate o rinnovate occorrendo, le Commissioni censuarie dei Comuni già autonomi riuniti in un solo mentre le operazioni catastali erano in corso in uno o più di essi, e per ognuno dei quali, a mente dell' del presente testo unico, fu autorizzata la formazione di mappa e tariffa, propria. Attivato il catasto in tutto il territorio del Comune, il Ministro per le finanze ordinerà lo scioglimento delle Commissioni censuarie dei Comuni già autonomi mantenute in carica e la costituzione, a mente degli del presente testo unico, di una sola Commissione censuaria per l'intero Comune.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-21