Art. 2 · (Art. 2 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 e 2 legge 11 giugno 1922, n. 778).
Testo unico

Art. 2

2 / 62

(Art. 2 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 e 2 legge 11 giugno 1922, n. 778).

In vigore dal 22 gen 1932
La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici. La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione. Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria. Su richiesta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno inscritte nei registri catastali, con apposita annotazione, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili dichiarati soggetti a speciale protezione, a mente della legge 11 giugno 1922, n. 778, perché presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-2