Art. 16 · (Art. 15 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
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Art. 16

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(Art. 15 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

In vigore dal 22 gen 1932
Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all' della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioè le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate: a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra; b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni; c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi. I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-16