Art. 14 · (Art. 1 (1° comma) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717).
Testo unico

Art. 14

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(Art. 1 (1° comma) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717).

In vigore dal 22 gen 1932
I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione nel quale sì troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.
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