Art. 10 · (Art. 8 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
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Art. 10

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(Art. 8 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).

In vigore dal 22 gen 1932
Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile.
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