Testo unico
Art. 10
10 / 62(Art. 8 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici
del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella
legislazione civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-10