Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 gen 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di procedere alla revisione delle leggi finanziarie; Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 62 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze, d'intesa con il Nostro Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il "Testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette", allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 316, foglio 12. - Ferzi.
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