Art. 1
In vigore dal 31 gen 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di procedere alla revisione delle leggi finanziarie;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 62 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze, d'intesa con il Nostro Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il "Testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette", allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 12. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-17;1608#art-rd-1