Art. 52 · (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, ultimo comma, modif.). Vacanze organiche per l'avanzamento dei sottufficiali fino al grado di capo di 1ª classe.
Testo UnicoCapo 2

Art. 52

Abrogato67 / 127

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, ultimo comma, modif.). Vacanze organiche per l'avanzamento dei sottufficiali fino al grado di capo di 1ª classe.

In vigore dal 9 ott 2010
Testo Unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;914#art-tu-52