Art. 41 · (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 54 modif.). Assegno ai sottufficiali che cessano dal servizio senza aver diritto a pensione o ad impiego civile di Stato.
Testo UnicoTitolo IV

Art. 41

Abrogato56 / 127

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 54 modif.). Assegno ai sottufficiali che cessano dal servizio senza aver diritto a pensione o ad impiego civile di Stato.

In vigore dal 9 ott 2010
Testo Unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;914#art-tu-41