Art. 30 · Nomina a 2° capo ed a sottocapo degli aspiranti rimandati dai corsi ufficiali di complemento o dai corsi normali della R. Accademia Navale.
Testo UnicoTitolo III

Art. 30

Abrogato43 / 127

Nomina a 2° capo ed a sottocapo degli aspiranti rimandati dai corsi ufficiali di complemento o dai corsi normali della R. Accademia Navale.

In vigore dal 9 ott 2010
Testo Unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;914#art-tu-30