Art. 74 · Ritorno nelle celle o nei dormitori
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 74

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Ritorno nelle celle o nei dormitori

In vigore dal 12 lug 1931
Il regolamento interno stabilisce l'ora in cui i detenuti, che durante il giorno siano stati riuniti ih locali comuni, ritornano nelle loro celle o nei dormitori, e l'ora in cui si mettono a letto. Da quest'ora sino a quella della sveglia il silenzio è obbligatorio.
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