Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 70
54 / 332Vestiario dei detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
Ai condannati sprovvisti di corredo proprio sono distribuiti gli oggetti d corredo uniforme (tabella F) dei quali abbiano bisogno.
L'uso del vestiario uniforme è obbligatorio per i condannati a pena maggiore dei sei mesi.
Quando, a causa della stagione O per ragione di igiene o di decenza, si ravvisa necessario fare indossare all'imputato, invece dei suoi indumenti, il vestiario uniforme, se ne avverte ventiquattro ore prima la competente Autorità giudiziaria.
I detenuti adibiti ai servizi domestici indossano il vestiario uniforme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-70