Art. 70 · Vestiario dei detenuti
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 70

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Vestiario dei detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
Ai condannati sprovvisti di corredo proprio sono distribuiti gli oggetti d corredo uniforme (tabella F) dei quali abbiano bisogno. L'uso del vestiario uniforme è obbligatorio per i condannati a pena maggiore dei sei mesi. Quando, a causa della stagione O per ragione di igiene o di decenza, si ravvisa necessario fare indossare all'imputato, invece dei suoi indumenti, il vestiario uniforme, se ne avverte ventiquattro ore prima la competente Autorità giudiziaria. I detenuti adibiti ai servizi domestici indossano il vestiario uniforme.
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