Art. 329 · Trasferimento dei minori
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte QUARTA

Art. 329

329 / 332

Trasferimento dei minori

In vigore dal 12 lug 1931
I minori che scontano la pena nelle case di correzione, sono trasferiti negli stabilimenti o nelle sezioni indicati da questo regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-329