Art. 305 · Visite ordinarie e straordinarie. Esame dei medicinali
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 305

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Visite ordinarie e straordinarie. Esame dei medicinali

In vigore dal 12 lug 1931
Ogni giorno il medico, nell'ora indicata dal regolamento interno, visita i detenuti o internati infermi e quelli che si trovano in cella di isolamento, i detenuti o internati in arrivo e quelli che debbono essere liberati o tradotti in altri stabilimenti. Il medico può accedere nei locali destinati ai detenuti internati ogni qualvolta lo ritiene necessario nell'interesse dell'igiene o della cura dei malati e ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Autorità dirigente, dalla, superiora delle suore, e, nel caso di urgenza, dal comandante o capoguardia. Egli deve esaminare, almeno ogni quindici giorni, i medicinali e verificarne la qualità, riferendo per iscritto al direttore. Deve esaminare, ogni volta che ne sia richiesto dal direttore, i generi che si introducono nello stabilimento, e firmare i verbali di accettazione o di rifiuto. Il medico, se intende fare studi speciali estranei ai compiti assegnatigli da questo regolamento o dal regolamento interno, deve chiederne autorizzazione al Ministero.
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