Art. 304 · Medici
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 304

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Medici

In vigore dal 12 lug 1931
Per ogni stabilimento sono nominati, secondo il bisogno, lino o più medici, ai quali sono affidati il servizio d'igiene nello stabilimento, la cura dei detenuti o internati, e quella delle suore, delle guardiane, degli agenti, degli impiegati e delle famiglie degli impiegati, che hanno alloggio nello stabilimento. Nella cura è compresa la vaccinazione e rivaccinazione. Il medico è inoltre tenuto a tutti gli altri adempimenti stabiliti da questo regolamento, dal regolamento interno e dalle leggi e dai regolamenti per l'igiene e la sanità pubblica.
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