Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte TERZA›Titolo I
Art. 293
297 / 332Classificazione del personale
In vigore dal 12 lug 1931
Il personale degli istituti di prevenzione e di pena è composto di:
ispettori amministrativi;
ispettori sanitari;
ispettori industriali;
ispettori agricoli;
ispettori dei fabbricati;
direttori;
vice direttori;
segretari;
ragionieri;
contabili;
archivisti;
medici;
farmacisti;
cappellani;
insegnanti;
agronomi;
dirigenti tecnici;
assistenti tecnici e capi d'arte;
agenti di custodia;
suore;
guardiane;
inservienti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-293