Art. 293 · Classificazione del personale
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte TERZATitolo I

Art. 293

297 / 332

Classificazione del personale

In vigore dal 12 lug 1931
Il personale degli istituti di prevenzione e di pena è composto di: ispettori amministrativi; ispettori sanitari; ispettori industriali; ispettori agricoli; ispettori dei fabbricati; direttori; vice direttori; segretari; ragionieri; contabili; archivisti; medici; farmacisti; cappellani; insegnanti; agronomi; dirigenti tecnici; assistenti tecnici e capi d'arte; agenti di custodia; suore; guardiane; inservienti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-293