Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo X
Art. 292
296 / 332Norme particolari di educazione o di cura
In vigore dal 12 lug 1931
Con regolamenti interni saranno stabilite le norme particolari di educazione o di cura che debbono essere adottate per ciascuna specie di stabilimenti.
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