Art. 292 · Norme particolari di educazione o di cura
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo X

Art. 292

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Norme particolari di educazione o di cura

In vigore dal 12 lug 1931
Con regolamenti interni saranno stabilite le norme particolari di educazione o di cura che debbono essere adottate per ciascuna specie di stabilimenti.
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