Art. 290 · Trasferimenti e traduzioni
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IX

Art. 290

294 / 332

Trasferimenti e traduzioni

In vigore dal 12 lug 1931
In esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente o per ragioni di servizio o di disciplina, il Ministero dispone il trasferimento degli internati da uno stabilimento all'altro. Alle traduzioni si provvede richiedendo l'Autorità di pubblica sicurezza. Se si tratta di minori degli anni diciotto, la traduzione è affidata agli agenti specializzati dei riformatori. Se si tratta di internati nei manicomi giudiziari o nelle case di cura e di custodia, può essere aggiunto alla scorta degli agenti di pubblica sicurezza qualche agente infermiere. Si applicano le disposizioni degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-290