Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IX
Art. 290
294 / 332Trasferimenti e traduzioni
In vigore dal 12 lug 1931
In esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente o per ragioni di servizio o di disciplina, il Ministero dispone il trasferimento degli internati da uno stabilimento all'altro.
Alle traduzioni si provvede richiedendo l'Autorità di pubblica sicurezza. Se si tratta di minori degli anni diciotto, la traduzione è affidata agli agenti specializzati dei riformatori. Se si tratta di internati nei manicomi giudiziari o nelle case di cura e di custodia, può essere aggiunto alla scorta degli agenti di pubblica sicurezza qualche agente infermiere.
Si applicano le disposizioni degli .
Storico versioni
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