Art. 288 · Casi di sospensione delle misure di sicurezza
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IX

Art. 288

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Casi di sospensione delle misure di sicurezza

In vigore dal 12 lug 1931
Se la persona sottoposta ad una misura di sicurezza è colpita da un'infermità psichica, il direttore ne fa subito rapporto al giudice di sorveglianza, il quale, sentito l'ispettore sanitario del Ministero, provvede a norma del primo capoverso dell' del codice penale. Quando il direttore del manicomio giudiziario o della casa di cura e di custodia ritiene che l'infermità psichica sia cessata, ne informa il giudice di sorveglianza per i provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell' del codice penale. Se, a norma della prima parte dell' del codice penale, l'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa perché questa deve scontare una pena detentiva, il Ministero assegna l'internato ad una casa di pena. L'internato che, sottoposto a procedimento penale, deve essere per provvedimento dell'Autorità competente assoggettato a custodia preventiva, è trasferito nelle carceri giudiziarie.
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