Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IX
Art. 288
292 / 332Casi di sospensione delle misure di sicurezza
In vigore dal 12 lug 1931
Se la persona sottoposta ad una misura di sicurezza è colpita da un'infermità psichica, il direttore ne fa subito rapporto al giudice di sorveglianza, il quale, sentito l'ispettore sanitario del Ministero, provvede a norma del primo capoverso dell' del codice penale.
Quando il direttore del manicomio giudiziario o della casa di cura e di custodia ritiene che l'infermità psichica sia cessata, ne informa il giudice di sorveglianza per i provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell' del codice penale.
Se, a norma della prima parte dell' del codice penale, l'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa perché questa deve scontare una pena detentiva, il Ministero assegna l'internato ad una casa di pena.
L'internato che, sottoposto a procedimento penale, deve essere per provvedimento dell'Autorità competente assoggettato a custodia preventiva, è trasferito nelle carceri giudiziarie.
Storico versioni
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