Art. 277 · Norme generali
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo VI

Art. 277

281 / 332

Norme generali

In vigore dal 12 lug 1931
Per la disciplina si applicano gli articoli l47 a 150, 157, 158, 160 e 170 a 172.
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