Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo II
Art. 262
229 / 332Custodia
In vigore dal 12 lug 1931
La custodia degli internati è affidata ad agenti specializzati del corpo degli agenti di custodia, che hanno la qualifica di agenti sorveglianti.
Nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia sono addetti anche agenti specializzati infermieri.
Nei riformatori giudiziari gli agenti sorveglianti vestono l'abito borghese.
Negli stabilimenti o sezioni per donne agli agenti sono sostituite le suore.
Storico versioni
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