Art. 262 · Custodia
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo II

Art. 262

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Custodia

In vigore dal 12 lug 1931
La custodia degli internati è affidata ad agenti specializzati del corpo degli agenti di custodia, che hanno la qualifica di agenti sorveglianti. Nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia sono addetti anche agenti specializzati infermieri. Nei riformatori giudiziari gli agenti sorveglianti vestono l'abito borghese. Negli stabilimenti o sezioni per donne agli agenti sono sostituite le suore.
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