Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 252
267 / 332(Facoltà agli imputati che non si mantengono con
In vigore dal 12 lug 1931
mezzi propri di ricevere viveri supplementari)
Gli imputati che non intendono mantenersi con mezzi propri possono ricevere, in aggiunta al vitto ordinario e a proprie spese, viveri supplementari in misura non superiore alla metà di quella indicata nell'articolo precedente. Da questa concessione sono esclusi gli imputati che senza giustificato motivo non adempiono all'obbligo del lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-252