Art. 249 · Uso di bevande alcooliche
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo V

Art. 249

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Uso di bevande alcooliche

In vigore dal 12 lug 1931
Sono vietate le bevande alcooliche. È conceduto solo l'uso di mezzo litro al giorno di vino o di birra, con gradazione alcoolica non superiore al 10 %, ma sono esclusi da questa concessione gli imputati e i condannati per reati commessi in stato di ubriachezza e i recidivi in contravvenzioni per ubriachezza. Per ragioni di ordine, di disciplina o di cura il direttore può temporaneamente vietare l'uso del vino e della birra a tutti o ad alcuni detenuti.
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