Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 249
264 / 332Uso di bevande alcooliche
In vigore dal 12 lug 1931
Sono vietate le bevande alcooliche.
È conceduto solo l'uso di mezzo litro al giorno di vino o di birra, con gradazione alcoolica non superiore al 10 %, ma sono esclusi da questa concessione gli imputati e i condannati per reati commessi in stato di ubriachezza e i recidivi in contravvenzioni per ubriachezza.
Per ragioni di ordine, di disciplina o di cura il direttore può temporaneamente vietare l'uso del vino e della birra a tutti o ad alcuni detenuti.
Storico versioni
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