Art. 245 · Distribuzione del vitto
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo V

Art. 245

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Distribuzione del vitto

In vigore dal 12 lug 1931
Il funzionario di servizio controlla i generi alimentari prima di ammetterli alla distribuzione. La distribuzione del vitto e del sopravvitto è eseguita nei locali, nelle ore e nei modi determinati dal regolamento interno di ciascuno stabilimento. Il pane, la minestra e gli altri commestibili, che sopravanzino alla distribuzione ordinaria, ovvero siano rifiutati all'atto della distribuzione stessa, sono dati ai detenuti che ne fanno richiesta, con preferenza ai più bisognosi.
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