Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 245
260 / 332Distribuzione del vitto
In vigore dal 12 lug 1931
Il funzionario di servizio controlla i generi alimentari prima di ammetterli alla distribuzione.
La distribuzione del vitto e del sopravvitto è eseguita nei locali, nelle ore e nei modi determinati dal regolamento interno di ciascuno stabilimento.
Il pane, la minestra e gli altri commestibili, che sopravanzino alla distribuzione ordinaria, ovvero siano rifiutati all'atto della distribuzione stessa, sono dati ai detenuti che ne fanno richiesta, con preferenza ai più bisognosi.
Storico versioni
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