Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 244
259 / 332Tabella del ritto
In vigore dal 12 lug 1931
Il trattamento alimentare dei detenuti è così distinto:
a) vitto ordinario per detenuti sani, come dalla tabella A;
b) vitto ordinario per detenuti sani, minori degli anni
diciotto, come dalla tabella B:
c) vitto speciale per detenuti ricoverati nelle case per
minorati fisici o psichici, come dalla tabella C;
d) vitto speciale per detenuti tubercolotici, come dalla tabella D;
e) vitto speciale per detenuti infermi che non siano quelli indicati nelle lettere C e D, come dalla tabella E;
f) sopravvitto.
Senza la preventiva autorizzazione del Ministero, non possono essere fatte somministrazioni di vitto per qualità e quantità diverse da quelle specificate nelle tabelle.
Storico versioni
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