Art. 244 · Tabella del ritto
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo V

Art. 244

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Tabella del ritto

In vigore dal 12 lug 1931
Il trattamento alimentare dei detenuti è così distinto: a) vitto ordinario per detenuti sani, come dalla tabella A; b) vitto ordinario per detenuti sani, minori degli anni diciotto, come dalla tabella B: c) vitto speciale per detenuti ricoverati nelle case per minorati fisici o psichici, come dalla tabella C; d) vitto speciale per detenuti tubercolotici, come dalla tabella D; e) vitto speciale per detenuti infermi che non siano quelli indicati nelle lettere C e D, come dalla tabella E; f) sopravvitto. Senza la preventiva autorizzazione del Ministero, non possono essere fatte somministrazioni di vitto per qualità e quantità diverse da quelle specificate nelle tabelle.
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