Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 241
213 / 332Trattamento
In vigore dal 12 lug 1931
Negli ergastoli e nelle case di reclusione per delinquenti abituali. professionali o per tendenza si applicano le disposizioni generali di questo regolamento.
Con regolamenti interni saranno stabilite norme speciali rivolte ad individuare le modalità della esecuzione in relazione all'abitualità, alla professionalità o alla tendenza al delitto riconosciuta nel condannato.
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